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Domus de Maria, sequestro cantiere edilizio, Chia (2010)
La Corte europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.) ha emesso una pronuncia inappellabile che merita i necessari approfondimenti sul delicato tema della confisca penale nei casi di abusivismo edilizio.
La sentenza della Grande Camera “Case of G.I.E.M. s.r.l. and Others v. Italy” depositata il 28 giugno 2018, non ancora disponibile in italiano, ha affermato che non avrebbero dovuto esser oggetto di confisca penale i terreni della G.I.E.M. s.r.l. di Punta Perotti (Bari), della R.I.T.A. Sarda s.r.l. di Terrata 2 (Golfo Aranci), della Falgest s.r.l. e di Filippo Gironda di Testa di Cane – Fiumarella di Pellaro (Reggio Calabria), pur oggetto di lottizzazione abusiva, in particolare perché le quattro società, tutte a responsabilità limitata, “non sono mai state imputate in alcun processo sul reato di abusivismo” in quanto la legge in vigore non lo consentiva in base al principio `societas delinquere non potest´, mentre per Filippo Gironda la Corte ha affermato che l’Italia non ha rispettato il suo diritto alla presunzione d’innocenza, in quanto con l’applicazione della confisca penale ”è stato dichiarato colpevole, in sostanza, dalla Corte di Cassazione, nonostante il fatto che i processi per il reato imputatogli fosse finito per prescrizione”.
La misura della confisca penale secondo i giudici della C.E.D.U. appare, quindi “sproporzionata” rispetto alla tutela della proprietà privata.
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Eboli, pubblicità vendita appartamenti abusivi
In termini più generali, la Corte ha osservato anche che i fatti sembrerebbero contraddire la tesi secondo cui le confische in questione abbiano“effettivamente contribuito alla protezione dell’ambiente”, obiettivo dichiarato dallo Stato italiano. Inoltre, secondo la C.E.D.U., l’applicazione automatica della confisca in caso di abusivismo prevista dalla legge italiana “è chiaramente inadatta dato che non permette ai tribunali di definire quali strumenti sono i più appropriati in relazione alle circostanze specifiche del caso”. Quest’ultima affermazione appare dettata da influssi del common law anglosassone, ben poco attinenti alla realtà italiana.
Non è stata, infine, decisa una specifica somma a titolo di risarcimento del danno, ma è stato dato un termine di tre mesi per consentire un accordo in proposito fra l’Italia e i Soggetti coinvolti.
La C.E.D.U. era già intervenuta sul tema, in particolare con le note sentenza Sez. II, 20 gennaio 2009, Sud Fondi s.r.l. e altri contro Italia esentenza 29 ottobre 2013, Varvara c/Italia, comportando una puntuale giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 49/2015; ordinanza n. 187/2015) sui rapporti con il diritto interno italiano. La giurisprudenza della Corte di cassazione ha applicato tale interpretazione “riconoscendo la possibilità di applicare la confisca anche in caso di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato (Sez. 3, n. 16803 del 8/4/2015, Boezi e altri, Rv. 26358501; Sez. 3, n. 15888 del 8/4/2015 (dep. 2016), Sannella e altro, Rv. 26662801; Sez. 4, n. 31239 del 23/6/2015, Giallombardo, Rv. 26433701). Le decisioni appena richiamate hanno preso in esame, alla luce di quanto chiarito dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale, il peculiare aspetto della efficacia della confisca delle aree e dei terreni abusivamente lottizzati quando, pur essendo accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all’irrogazione della pena” (Cass. pen., Sez. III, 5 luglio 2017, n. 32363).
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Maracalagonis, Baccu Mandara, cartello sequestro preventivo
Ora le fattispecie concrete affrontate dalla sentenza C.E.D.U. del 28 giugno 2018 sono le più variegate: dalla società immobiliare coinvolta coattivamente nel piano di lottizzazione illegittimo (la G.I.E.M. s.r.l.)[1] alla società immobiliare autrice di cambio di destinazione illegittimo di progetto precedentemente approvato (la R.I.T.A. Sarda s.r.l.), dalla società immobiliare interessata da sentenza definitiva passata in giudicato che stabiliva la confisca penale di un complesso immobiliare abusivo (la Falgest s.r.l.) al “danneggiato” dalla confisca penale degli immobili pur salvato dalla prescrizione (Filippo Gironda).
Attualmente, però, il quadro normativo è mutato.
Infatti, il decreto legislativo n. 231/2001 e s.m.i. ha introdotto nel nostro Ordinamento ipotesi di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, qualora si tratti di reati compiuti nell’interesse o a vantaggio della società/ente (art. 5), in particolare in relazione alla commissione di reati ambientali (art. 25 undecies). Inoltre, “la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono” (art. 36) e “il procedimento per l’illecito amministrativo dell’ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell’autore del reato da cui l’illecito dipende” (art. 38, comma 1°).
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Arzignano, cartello di sequestro penale di un capanno di caccia
Rimane punto dolente la prescrizione: fonte primaria di ingiustizia determinata dall’incapacità – per la più svariate ragioni, compresi i mille cavilli di cui può giovarsi chi rappresenta interessi forti come quelli immobiliari – dello Stato di concludere definitivamente un procedimento penale.
Una valutazione puntuale potrà esser fatta dopo i necessari approfondimenti, ma a una prima lettura, oggettivamente, ora anche la C.E.D.U. può dar un aiuto a tali interessi forti. Piaccia o no, è così.
Gruppo d’Intervento Giuridico onlus
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[1] “non solo la Giem non ha mai costruito nulla (neppure una recinzione), ma la stessa non ha mai neppure sottoscritto la convenzione della (illegittima) lottizzazione’. I suoli della Giem ‘furono inseriti d’ufficio nella lottizzazione, sulla cui edificazione … intervenne poi la magistratura penale con un processo che ebbe il suo epilogo in una sentenza che dichiarava la lottizzazione abusiva, assolveva gli imputati costruttori, ma disponeva la nota confisca, non solo degli immobili degli imputati assolti, ma anche di quelli confinanti, di proprietà della Giem che, tuttavia, non fu mai coinvolta in quel processo penale. … in questo caso la confisca è stata disposta e subita senza alcun processo e senza la minima possibilità di potersi difendere. La Giem ha potuto e dovuto intraprendere una lunga disputa legale solo a confisca subita e, alla fine, quello che al momento della confisca era ancora un suolo edificatorio, per effetto di norme successive, non lo era più … quando fu restituito nel 2013 (dopo la prima decisione del Cedu nei confronti di chi aveva costruito). In altri termini … senza la confisca, Giem avrebbe potuto edificare, con un diverso progetto conforme a leggi e regolamenti allora vigenti, mentre oggi questo non è più possibile con conseguente ed evidente danno’.” (A.N.S.A., 28 giugno 2018).
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rustico edilizio
dalla Rivista telematica di diritto ambientale Lexambiente, 29 giugno 2018
Corte Europea Diritti dell’Uomo – Grande camera
JUDGMENT (Merits)
STRASBOURG, giugno 2018
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Maracalagonis, demolizione complesso abusivo in loc. Baccu Mandara (2002)
(foto J.I., M.Z., S.D., archivio GrIG)